La Rivendita: normative e fiscalità

In questo webinar la commercialista del CAMP, Giulia Rivola, ci parla della rivendita.

Chiarimento circa il codice ATECO del collaboratore con partita Iva e affitto poltrona.


La scelta del codice ATECO idoneo sarà preoccupazione del titolare della partita Iva che si propone di effettuare la prestazione, non del soggetto che la richiede. Proviamo, però, ad articolare diversamente la domanda.La Legge quadro recante la “Disciplina dell’attività di acconciatore” (legge 17 agosto 2005, n. 174), prevede la possibilità, per l’acconciatore, di avvalersi, dietro corrispettivo, della collaborazione anche di soggetti non stabilmente inseriti nell’impresa, purché in possesso dell’abilitazione professionale. A tal fine, precisa la norma, le imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

L’acconciatore o l’estetista può avvalersi della collaborazione di soggetti non inseriti stabilmente nell’impresa a queste condizioni:


  1. il soggetto deve essere in possesso del requisito dell’abilitazione professionale;
  2. deve essere formalizzato un apposito rapporto contrattuale, secondo le varie tipologie di collaborazione già previste dalle norme vigenti;
  3. deve essere previsto un corrispettivo a favore del soggetto di cui l’impresa si avvale.
  4. Risulta evidente che, il problema del codice ATECO è secondario.


Le tipologie di collaborazione di cui sopra si possono schematicamente riassumere:

a) nelle forme attualmente previste di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, come il contratto di lavoro intermittente, il contratto di somministrazione di lavoro o il contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei limiti e dei requisiti richiesti dalla vigente legislazione in materia di lavoro;

b) nei contratti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro autonomo.


Si consiglia di fare riferimento ai consulenti del lavoro.


La risposta alla seconda parte della domanda è necessariamente più articolata.

In Italia è possibile l’affitto di poltrona, cabina o postazione ed è un’opportunità per acconciatori ed estetisti. Tale attività rientra nella pratica, più generale, nata e diffusasi all’estero del “coworking”.

In sostanza, si tratta di un contratto, mediante il quale l’acconciatore o l’estetista concede in uso una parte dei propri locali, nei quali svolge l’attività, ad un altro soggetto, acconciatore, estetista, tatuatore, in possesso della relativa abilitazione professionale, affinché questi eserciti, in piena autonomia, la propria attività. Il contratto deve essere a titolo oneroso e prevedere un canone che potrà comprendere l’utilizzo di attrezzature, una quota dei consumi di energia, ecc.

La prima verifica da effettuare sarà quella sul proprio contratto di locazione (se locali non di proprietà), per riscontrare la clausola che preveda la sublocazione.

Secondo L’Agenzia delle Entrate, interpellata al riguardo, il contratto di affitto di poltrona/cabina è riconducibile allo schema della locazione dell’immobile strumentale. Conseguentemente, il contratto sarà soggetto a registrazione con l’applicazione dell’imposta di registro dell’1%, ai sensi dell’articolo 5 della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Inoltre, è possibile affittare una poltrona/cabina anche a soggetti “non imprenditori”, purché in possesso dell’abilitazione prevista. Tale ipotesi, pur non frequente, anche se ammessa (interpretazione MISE circ. n. 16361 del 31/01/2014), non prescinde dalla verifica dei Regolamenti in vigore a livello locale.

E’ assolutamente necessario (nel caso di affitto tra imprenditori), fare in modo che tra le due imprese non si creino commistioni di alcun tipo, che i soggetti siano chiaramente separati dal punto di vista logistico e che conservino la loro autonomia fiscale ed operativa, poiché, col tempo, potrebbe configurarsi il rischio di una “società di fatto”, vale a dire che i rapporti tra i due imprenditori potrebbero assumere aspetti del tipo di quelli che si instaurano tra “soci”, piuttosto che tra due entità distinte, oppure come quelli tra datore di lavoro e dipendente.

Per quanto attiene alla comunicazione al Comune è necessario verificare se è richiesta la SCIA da parte dell’affittuario o se è richiesta la COMUNICAZIONE CONGIUNTA di entrambi.


Chiarimento circa la modifica delle superfici.

In fase di avvio di attività, ai fini della notifica sanitaria, è richiesta tra gli allegati la “planimetria quotata dei locali”. Ogni Ausl, pertanto, “conosce” la logistica e l’estensione della Vs. attività sulla base delle planimetrie presentate. Ogni modifica apportata allo stato “originario” deve essere comunicata all’Ente.


Chiarimento circa la modifica del layout.

Vale quanto sopra, nuova planimetria e nuovo layout del salone.


Chiarimento circa le licenze.

Le “licenze” non esistono più. Nello specifico, è’ possibile che si stia parlando di imprese con un certo grado di “anzianità”, per cui, a tutt’oggi, non si considera la licenza, ma è necessaria la SCIA. Suggeriamo di contattare il proprio consulente per verificare la posizione in Comune.


Chiarimento circa commercio calze.

47.71.30 commercio al dettaglio di biancheria, ecc. (verificare la “congruenza” con l’attività di acconciatore).


Chiarimento circa la modifica delle superfici di vendita.

Le superfici di vendita non possono essere “volatili”. Purtroppo il codice ATECO, pur dando ordine all’inquadramento fiscale dell’attività svolta nel suo complesso, di certo non tutela dal punto di vista amministrativo. Nel caso di specie, i problemi potrebbero essere sollevati dal Comune/Ausl, non certo dall’Agenzia delle Entrate.


Chiarimento circa la destinazione d’uso dell’immobile.

Il fatto che l’uso sia “artigianale” non comporta automaticamente la possibilità di effettuare il commercio; si consiglia, prima di intraprendere qualsiasi scelta, di affidarsi ad un “tecnico” (perito/geometra), affinché verifichi tale possibilità presso l’Ufficio Tecnico del Comune.


Chiarimento circa l’oggetto sociale.

Lo svolgimento di un’attività da parte di una impresa individuale, pur con i suoi limiti, è sostanzialmente decisa per “libero arbitrio”; da parte di una società, invece, esso è principalmente stabilito nel cosiddetto “oggetto sciale””. L’oggetto sociale può prevedere le tipologie di attività più disparate, ma deve certamente comprendere quella che si esercita. Pertanto, disporre nell’oggetto sociale di una tipologia di attività (es.: comm. dett. bigiotteria), indica che potrò o che posso svolgere quell’attività ovviamente dandone le opportune comunicazioni.


Chiarimento circa l’emissione dello scontrino fiscale.

Va emesso un unico scontrino ma vanno tenuti i ricavi distinti (i.e. 2 tasti sul registratore di cassa per mantenere l’importo delle prestazioni di servizio rispetto alla cessione di beni.


Chiarimento circa la vendita di piastre e phon.

Nel caso di vendita alla propria clientela prodotti e beni accessori inerenti i trattamenti svolti presso i locali, non è necessaria alcuna ulteriore comunicazione. In caso la vendita, avvenisse anche nei confronti di terzi in generale, in tal caso occorrerà effettuare le comunicazioni del caso (SCIA e Registro Imprese).